Art. 2.

      1. La definizione dell'organico della Soprintendenza istituita ai sensi dell'articolo 1, nonché l'articolazione degli addetti per qualifiche funzionali, sono stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, tenuto conto delle professionalità degli operatori già presenti sul territorio e previa corrispondente ristrutturazione dell'organico della Soprintendenza per i beni archeologici di Taranto.